Art. 2

In vigore dal 19 dic 2006
L’applicazione dei dazi individuali precisati per la società River Kwai di cui all', paragrafo 2, è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato II. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica il dazio valido per tutte le altre imprese.
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