Art. 1

In vigore dal 19 dic 2006
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato nell’aceto o nell’acido acetico, non congelato, dichiarato al codice NC ex 2001 90 30 (codice TARIC 2001 90 30 10), e di granturco dolce (Zea mays var. saccharata) in granella, preparato o conservato ma non nell’aceto o acido acetico, non congelato, diverso dai prodotti della voce 2006, dichiarato al codice NC ex 2005 80 00 (codice TARIC 2005 80 00 10), originario della Tailandia. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti: Società Dazio antidumping (%) Codice addizionale TARIC Karn Corn Co., Ltd, 278 Krungthonmuangkeaw, Sirinthon Rd., Bangplad, Bangkok, Tailandia 4,3 A789 Malee Sampran Public Co., Ltd, Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Tailandia 12,8 A790 River Kwai International Food Industry Co., Ltd, 52 Thaniya Plaza, 21st Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Tailandia 12,8 A791 Sun Sweet Co., Ltd, 9 M 1, Sanpatong-Bankad Rd., T. Toongsatok, Sanpatong, Chiangmai, Tailandia 11,2 A792 Produttori elencati nell’allegato I 13,2 A793 Tutte le altre società 13,2 A999 3.   L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio. 4.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
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