Art. 4
In vigore dal 11 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 581/2004 è così modificato:
1)
All', paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I prodotti di cui al primo comma sono destinati all'esportazione verso tutte le destinazioni ad eccezione di Andorra, Ceuta e Melilla, Gibilterra, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.»
2)
L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1919:oj#art-4