Art. 3
In vigore dal 11 dic 2006
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
1)
All', la lettera b) è soppressa.
2)
All'articolo 18, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
nella casella 20, il numero del contingente e una delle diciture riportate nell'allegato XV».
3)
All'articolo 19, paragrafo 1, la lettera a) è soppressa.
4)
All'articolo 21, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato XVI».
5)
All'articolo 28, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
nella casella 20, se pertinente, il numero del contingente nonché il numero e la data di rilascio del certificato IMA 1, utilizzando una delle diciture riportate nell'allegato XVII».
6)
All'articolo 37, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«In deroga all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'autorità preposta al rilascio dei titoli appone nella casella 20 del titolo una delle diciture riportate nell'allegato XVIII.»
7)
All'articolo 44, paragrafo 3, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Se è stato effettuato un controllo fisico, nella casella 32 del titolo d'importazione o, se il titolo è emesso in formato elettronico, nella casella riservata alle comunicazioni, è apposta una delle diciture riportate nell'allegato XIX.»
8)
L'allegato I.B è soppresso.
9)
Il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegati da XV a XIX.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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