Art. 2

In vigore dal 23 nov 2006
1.   L’importazione nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è soggetta ai limiti quantitativi indicati nell’allegato V. L’immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è subordinata alla presentazione di un certificato di origine, che figura nell’allegato II, e di una licenza d’importazione rilasciati dalle autorità degli Stati membri conformemente alle disposizioni di cui all’. 2.   Al fine di garantire che i quantitativi per i quali vengono rilasciate licenze d’importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi per ciascun gruppo di prodotti, le autorità competenti di cui all’allegato IV rilasciano licenze d’importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantità disponibili entro i limiti quantitativi per i gruppi di prodotti di acciaio corrispondenti al paese fornitore, per i quali l’importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità. 3.   Le importazioni autorizzate vengono imputate sui limiti quantitativi di cui all’allegato V. I prodotti si considerano spediti alla data in cui sono stati caricati, per l’esportazione, sul mezzo di trasporto. La spedizione deve avere luogo entro il 31 dicembre 2006.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1755 — Testo vigente | Portale Normativo