Art. 1

In vigore dal 23 nov 2006
1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1440/2005, l’importazione nella Comunità delle quantità aggiuntive dei prodotti di acciaio di cui all’allegato I originari dell’Ucraina è autorizzata fino a 52 000 tonnellate, come stabilito dall’allegato V. 2.   I prodotti di acciaio sono suddivisi in gruppi di prodotti come indicato nell’allegato I. 3.   La classificazione dei prodotti di cui all’allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 (3). 4.   L’origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 è determinata conformemente alle norme vigenti nella Comunità.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2006/1755 — Testo vigente | Portale Normativo