Art. 2

Condizioni generali

In vigore dal 23 nov 2006
Condizioni generali 1.   Le conserve possono beneficiare di una restituzione all’esportazione soltanto se sono prodotte sotto la vigilanza dell’autorità doganale e sotto controllo doganale ai sensi dell’, punti 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92. 2.   La produzione e l’esportazione devono avvenire nel corso del periodo di validità del titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione.
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Condizioni generali (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1731) — Testo vigente | Portale Normativo