Art. 2
Condizioni generali
In vigore dal 23 nov 2006
Condizioni generali
1. Le conserve possono beneficiare di una restituzione all’esportazione soltanto se sono prodotte sotto la vigilanza dell’autorità doganale e sotto controllo doganale ai sensi dell’, punti 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. La produzione e l’esportazione devono avvenire nel corso del periodo di validità del titolo di esportazione con fissazione anticipata della restituzione.
Storico versioni
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