Art. 7

In vigore dal 20 nov 2006
Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue: 1) all’, paragrafo 1, la lettera k) è soppressa; 2) all’, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Se del caso, tali tassi vengono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.»; 3) all’, paragrafo 6, il quinto comma è soppresso; 4) l’ è modificato come segue: a) al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’.»; b) al paragrafo 2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente: «Qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’.»; c) al paragrafo 3, lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente: «Qualora, una volta espletate le formalità di cui alla lettera a), si constati che i prodotti sono rimasti, in occasione di un trasbordo, in altri aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità per oltre ventotto giorni, salvo casi di forza maggiore, ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il periodo di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’.»; 5) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l’avvenuta trasformazione. Tuttavia possono essere effettuate prima dell’importazione le seguenti manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti, senza che ciò pregiudichi la conformità alle disposizioni del paragrafo 1: a) inventario; b) apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi simili, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale; c) modifica dei marchi e dei numeri dei colli o cambiamento di etichette, purché tale modificazione non sia tale da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale; d) imballaggio, disimballaggio, cambio d’imballaggio o riparazione degli imballaggi, purché tali manipolazioni non siano tali da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale; e) ventilazione; f) refrigerazione; g) congelamento. Inoltre un prodotto è considerato importato come tale se è stato trasformato prima dell’importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui sono stati importati tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa.»; 6) al titolo II il capitolo 3 è soppresso; 7) l’articolo 51 è modificato come segue: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’. Qualora il tasso di restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione si calcola in base ai dati relativi alla quantità, al peso e alla destinazione, forniti a norma dell’articolo 49.»; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 3, e/o dell’articolo 50.»; c) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Qualora il titolo non sia stato rilasciato per il prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione, non è dovuta alcuna restituzione e non si applica il paragrafo 1.»; 8) all’articolo 52, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) qualora l’obbligo del rimborso sia garantito da una cauzione non ancora svincolata, l’incameramento della stessa a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, costituisce il recupero degli importi dovuti;»; 9) all’articolo 53 il terzo trattino è soppresso.
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Art. 7 Regolamento (UE) 2006/1713 — Testo vigente | Portale Normativo