Art. 12

In vigore dal 20 nov 2006
Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è modificato come segue: 1) all’, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In tal caso, in deroga all’, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.»; 2) è inserito l’allegato I bis accluso al presente regolamento.
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