Art. 2
Definizioni
In vigore dal 15 nov 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
1)
«finanziamento del terrorismo» è la fornitura o la raccolta di fondi ai sensi dell', paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;
2)
«riciclaggio di denaro» è qualsiasi atto che, se commesso intenzionalmente, è considerato riciclaggio di denaro ai sensi dell', paragrafo 2 o 3, della direttiva 2005/60/CE;
3)
«ordinante» è la persona fisica o giuridica detentrice di un conto che autorizza un trasferimento di fondi da tale conto o, in mancanza di un conto, la persona fisica o giuridica che dà ordine di trasferire i fondi;
4)
«beneficiario del pagamento» è la persona fisica o giuridica che è destinataria finale dei fondi trasferiti;
5)
«prestatore di servizi di pagamento» è la persona fisica o giuridica le cui attività comprendono la prestazione di servizi di trasferimento di fondi;
6)
«prestatore intermediario di servizi di pagamento» è un prestatore di servizi di pagamento che non agisce per conto né dell’ordinante né del beneficiario del pagamento, ma partecipa all’effettuazione di trasferimenti di fondi;
7)
«trasferimento di fondi» è una transazione effettuata per conto di un ordinante, per via elettronica, da un prestatore di servizi di pagamento, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l’ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona;
8)
«trasferimento raggruppato» è un insieme di singoli trasferimenti di fondi che vengono inviati in gruppo;
9)
«codice unico d'identificazione» è una combinazione di lettere, numeri o simboli, determinata dal prestatore di servizi di pagamento conformemente ai protocolli del sistema di pagamento e di regolamento o del sistema di messaggistica utilizzato per effettuare il trasferimento di fondi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1781:oj#art-2