Art. 3
In vigore dal 7 nov 2006
Quando il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio o per il lattosio e lo sciroppo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 19 00 della nomenclatura combinata, è modificato in virtù dell’articolo 37 del trattato o secondo le procedure stabilite in applicazione di detto articolo, le modifiche sono estese, secondo il caso, al glucosio e allo sciroppo di glucosio e al lattosio e allo sciroppo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 51 , 1702 30 59 e 1702 11 00 della nomenclatura combinata, a meno che, secondo le stesse procedure, non vengano adottate altre misure che consentano di armonizzare il regime riservato a tali prodotti con quello stabilito per i prodotti sopra indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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