Art. 1

In vigore dal 7 nov 2006
Il regime previsto per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91 , 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata dal regolamento (CE) n. 1784/2003 e dalle relative disposizioni di attuazione è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 della nomenclatura combinata.
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