Art. 2
In vigore dal 7 nov 2006
1. Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’ devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda deve essere inviata al seguente indirizzo:
Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
Ufficio: J-79 05/17
B-1049 Bruxelles
Fax (322) 2956505
2. A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio può decidere l’esenzione delle importazioni che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 dal dazio esteso a norma dell’.
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