Art. 1

In vigore dal 7 nov 2006
1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 769/2002 sulle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 , originaria della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00 , spedita dall’Indonesia o dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario dell’Indonesia o della Malaysia (codice TARIC 2932 21 00 16). 2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni registrate a norma dell’ del regolamento (CE) n. 499/2006, nonché dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96. 3.   Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.
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