Art. 3
Disposizioni transitorie per istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti
In vigore dal 2 nov 2006
Disposizioni transitorie per istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti
1. Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) non è alterato dall’esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Slovenia.
2. Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra il 13 dicembre 2006 e il 16 gennaio 2007 e quello compreso tra il 17 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007 qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).
3. Le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia calcolano le loro riserve minime, per il periodo di mantenimento compreso tra il 13 dicembre 2006 e il 16 gennaio 2007 e quello compreso tra il 17 gennaio 2007 e il 13 febbraio 2007, sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre 2006 e al 30 novembre 2006 rispettivamente e presentano una tavola in conformità della nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostri le istituzioni situate in Slovenia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.
Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra le istituzioni situate in Slovenia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».
Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).
4. Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2006, in gennaio 2007 e in febbraio 2007, le istituzioni situate in altri Stati membri partecipanti che beneficiano della deroga all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) e desiderano dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Slovenia calcolano le proprie riserve minime sulla base del bilancio al 30 settembre 2006 e presentano una tavola conforme alla nota 5 della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) che mostri le istituzioni situate in Slovenia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.
Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13), che mostra le istituzioni situate in Slovenia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».
Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13).
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