Art. 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Slovenia

In vigore dal 2 nov 2006
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Slovenia 1.   In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate in Slovenia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 16 gennaio 2007. 2.   L’aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Slovenia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del proprio bilancio al 31 ottobre 2006. Le istituzioni situate in Slovenia segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Banka Slovenije in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e bancarie della BCE, come stabilito nel regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13). Le istituzioni situate in Slovenia che beneficiano di tale deroga in virtù dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2423/2001 (BCE/2001/13) calcolano l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2006. 3.   Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata in Slovenia, o in alternativa la Banka Slovenije, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua tale calcolo, lo sottopone all’altra parte consentendo a quest’ultima il tempo sufficiente per verificarlo e presentare eventuali revisioni al più tardi entro l’11 dicembre 2006. Le riserve minime calcolate, e le loro eventuali revisioni, sono confermate da entrambe le parti al più tardi entro il 12 dicembre 2006. Qualora la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare delle riserve minime entro il 12 dicembre 2006, si considera che abbia preso atto del fatto che l’ammontare calcolato si applichi al periodo di mantenimento transitorio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1637:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Slovenia (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1637) — Testo vigente | Portale Normativo