Art. 3

In vigore dal 27 ott 2006
1.   Le dichiarazioni in dogana relative alle importazioni effettuate a norma del presente regolamento recano nella casella 44 la seguente dicitura: «Importazione effettuata in applicazione del regolamento (CE) n. 1610/2006 della Commissione». 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, entro il 15 febbraio 2007, le seguenti informazioni: a) quantitativi (tonnellate) di prodotti importati in applicazione del presente regolamento, per codice della nomenclatura combinata (codici NC); b) il numero e la data di rilascio del titolo in base al quale è stata effettuata l'importazione.
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