Art. 1

In vigore dal 27 ott 2006
In deroga all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 327/98, su richiesta dei titolari la durata di validità dei titoli di importazione di seguito indicati è prorogata fino al 31 dicembre 2006: a) titoli d'importazione per il riso lavorato o semilavorato recanti nella casella 8 l'indicazione «Stati Uniti d'America» come paese d'origine, rilasciati per la quota di luglio 2006 dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 e 09.4166, in conformità dell'allegato X del regolamento (CE) n. 327/98, per i seguenti codici NC: — NC 1006 30 25 , — NC 1006 30 27 , — NC 1006 30 46 , — NC 1006 30 48 , — NC 1006 30 65 , — NC 1006 30 67 , — NC 1006 30 96 , — NC 1006 30 98 ; b) titoli d'importazione per il riso semigreggio, recanti nella casella 8 l'indicazione «Stati Uniti d'America» come paese d'origine, rilasciati per la quota di luglio 2006 del contingente recante il numero d'ordine 09.4148, in conformità dell'allegato X del regolamento (CE) n. 327/98, per i seguenti codici NC: — NC 1006 20 15 , — NC 1006 20 17 , — NC 1006 20 96 , — NC 1006 20 98 .
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