Art. 4
In vigore dal 18 ott 2006
La registrazione dei contratti diversi da quelli conclusi in anticipo è effettuata sulla base di un duplicato della fattura quietanzata che deve essere trasmessa dal venditore all’organismo di cui all’.
Il venditore può trasmettere i duplicati man mano che le consegne sono effettuate o in una sola volta, ma comunque entro il 15 marzo.
Storico versioni
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