Art. 2

In vigore dal 18 ott 2006
L’organismo designato dallo Stato membro conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1952/2005 procede alla registrazione di tutte le consegne effettuate, distinguendo i contratti stipulati in anticipo, previsti all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento, dagli altri contratti.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1557 — Testo vigente | Portale Normativo