Art. 2
In vigore dal 17 ott 2006
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate delle principali circostanze e considerazioni sulla base delle quali è stato adottato il presente regolamento; possono inoltre presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere un’audizione alla Commissione entro un mese dalla data d’entrata in vigore del presente regolamento.
In forza dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull’applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Storico versioni
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