Art. 1
In vigore dal 17 ott 2006
1. Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 0811 10 11 , 0811 10 19 e 0811 10 90 .
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, sono le seguenti:
Produttore
Dazio antidumping
%
Codice addizionale TARIC
Yantai Yongchang Foodstuff
0
A779
Dandong Junao Foodstuff
12,6
A780
Tutte le altre società
34,2
A999
3. L’immissione per la libera circolazione nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al versamento di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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