Art. 1

In vigore dal 17 ott 2006
1.   Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, originarie della Repubblica popolare cinese, dichiarate di norma ai codici NC 0811 10 11 , 0811 10 19 e 0811 10 90 . 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio, applicabili al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1, sono le seguenti: Produttore Dazio antidumping % Codice addizionale TARIC Yantai Yongchang Foodstuff 0 A779 Dandong Junao Foodstuff 12,6 A780 Tutte le altre società 34,2 A999 3.   L’immissione per la libera circolazione nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al versamento di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 4.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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