Art. 2
In vigore dal 10 ott 2006
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a)
pesca di gamberetti:
—
Italia
1 776 TSL tonnellate di stazza lorda
—
Spagna
1 421 TSL
—
Portogallo
1 066 TSL
—
Grecia
137 TSL
b)
pesca di pesci/cefalopodi:
—
Spagna
3 143 TSL
—
Italia
786 TSL
—
Grecia
471 TSL
c)
tonniere con reti a circuizione:
—
Spagna
20 unità
—
Francia
19 unità
—
Italia
1 unità
d)
pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:
—
Spagna
21 unità
—
Francia
5 unità
—
Portogallo
4 unità.
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
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