Art. 2

In vigore dal 10 ott 2006
1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca di gamberetti: — Italia 1 776 TSL tonnellate di stazza lorda — Spagna 1 421 TSL — Portogallo 1 066 TSL — Grecia 137 TSL b) pesca di pesci/cefalopodi: — Spagna 3 143 TSL — Italia 786 TSL — Grecia 471 TSL c) tonniere con reti a circuizione: — Spagna 20 unità — Francia 19 unità — Italia 1 unità d) pescherecci con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie: — Spagna 21 unità — Francia 5 unità — Portogallo 4 unità. 2.   Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1491 — Testo vigente | Portale Normativo