Art. 1
In vigore dal 10 ott 2006
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2006 al 15 giugno 2007 (5).
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