Art. 4
In vigore dal 6 ott 2006
1. Per essere ricevibile, l’offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l’offerta deve contenere:
a)
la prova della costituzione, presso l’organismo d’intervento detentore dell’alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;
b)
il nome e l’indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
c)
l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara;
d)
una dichiarazione con cui il concorrente:
i)
rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente assegnato;
ii)
accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull’utilizzazione dell’alcole;
iii)
riconosce che gli incombe l’onere della prova dell’utilizzazione dell’alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1484:oj#art-4