Art. 1

In vigore dal 6 ott 2006
1.   Nell’ambito della gara n. 7/2006 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità. L’alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d’intervento degli Stati membri. 2.   La vendita verte su un quantitativo di 693 380,74 ettolitri di alcole a 100 % vol, suddivisi nel modo seguente: a) una partita numerata 68/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; b) una partita numerata 69/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; c) una partita numerata 70/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; d) una partita numerata 71/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; e) una partita numerata 72/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; f) una partita numerata 73/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; g) una partita numerata 74/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; h) una partita numerata 75/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; i) una partita numerata 76/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; j) una partita numerata 77/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; k) una partita numerata 78/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; l) una partita numerata 79/2006 CE di un quantitativo di 50 000 hl di alcole a 100 % vol; m) una partita numerata 80/2006 CE di un quantitativo di 53 380,74 hl di alcole a 100 % vol; n) una partita numerata 81/2006 CE di un quantitativo di 40 000 hl di alcole a 100 % vol. 3.   Nell’allegato I del presente regolamento figurano l’ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell’alcole. 4.   Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.
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