Art. 2
In vigore dal 26 set 2006
1. La Commissione decide di ridurre provvisoriamente i pagamenti mensili e intermedi previsti agli articoli 14 e 26 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del 25 % se, in base alla dichiarazione o alla relazione di cui all’ del presente regolamento, ovvero in base alle proprie verifiche, e dopo aver dato allo Stato membro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni entro un termine ragionevole giunge alla conclusione che:
a)
la Bulgaria o la Romania non rispettano gli obblighi previsti dall’, paragrafi 1 e 2;
b)
non sono stati istituiti gli elementi precisati all’, paragrafo 1, lettera a);
c)
gli elementi di cui all’, paragrafo 1, lettera a), sono stati istituiti, ma il sistema integrato o gli altri elementi necessari a garantire il corretto pagamento del sostegno di cui all' presentano carenze così gravi da incidere sul corretto funzionamento dell'intero sistema.
La Bulgaria e la Romania adottano le misure necessarie per porre immediatamente rimedio alle carenze individuate.
2. La riduzione provvisoria si applica ai pagamenti mensili e intermedi erogati nel periodo dal 1o dicembre 2007 al 30 novembre 2008.
3. La Commissione proroga la riduzione provvisoria per successivi periodi di dodici mesi se continuano a ricorrere una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1.
4. La riduzione provvisoria lascia impregiudicate eventuali riduzioni o sospensioni applicate a norma degli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1290/2005.
Storico versioni
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