Art. 1

In vigore dal 26 set 2006
1.   Entro la fine del terzo mese successivo all'adesione, la Bulgaria e la Romania presentano ciascuna una dichiarazione a livello ministeriale alla Commissione in cui precisano se: a) gli elementi del sistema integrato di gestione e di controllo, di seguito «sistema integrato», elencati all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono stati istituiti nei rispettivi territori in conformità della pertinente normativa comunitaria, nella misura in cui si riferiscono alla gestione e al controllo dei regimi di aiuto applicabili in Bulgaria e in Romania; b) il sistema integrato e gli altri elementi necessari a garantire la correttezza dei pagamenti del sostegno di cui all' del presente regolamento sono operativi nei rispettivi territori. 2.   La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è resa in base ad una relazione redatta da un organismo in possesso della necessaria competenza e indipendente dall’organismo pagatore e dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e, rispettivamente, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1290/2005. La Bulgaria e la Romania designano ciascuna l’organismo incaricato di redigere la relazione. La relazione indica se risultano rispettati gli obblighi di cui al paragrafo 1. Essa è messa a disposizione della Commissione.
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