Art. 12

Dotazione finanziaria

In vigore dal 18 set 2006
Dotazione finanziaria 1.   Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6). 2.   La Comunità finanzia le misure di cui ai capi II e III per un importo annuo massimo pari a 23,93 milioni di EUR. 3.   L'importo assegnato annualmente al regime specifico di approvvigionamento di cui al capo II non può essere superiore a 5,47 milioni di EUR.
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