Art. 12
Dotazione finanziaria
In vigore dal 18 set 2006
Dotazione finanziaria
1. Le misure previste dal presente regolamento costituiscono interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6).
2. La Comunità finanzia le misure di cui ai capi II e III per un importo annuo massimo pari a 23,93 milioni di EUR.
3. L'importo assegnato annualmente al regime specifico di approvvigionamento di cui al capo II non può essere superiore a 5,47 milioni di EUR.
Storico versioni
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