Art. 3

In vigore dal 15 set 2006
Entro il 31 gennaio 2007 ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli importi per i quali i titoli di restituzione, la cui validità scade il 31 luglio 2006 e il 31 agosto 2006, sono stati estesi, come previsto nell’, paragrafo 1.
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