Art. 2
In vigore dal 15 set 2006
L’ si applica ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato indicati nell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1043/2005, se l’esportatore interessato presenta alle autorità competenti prove adeguate che le merci erano destinate al Libano.
Nell'effettuare la loro valutazione, le competenti autorità devono basarsi in particolare sulla dichiarazione d’esportazione o sui documenti commerciali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.
Storico versioni
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