Art. 2

In vigore dal 15 set 2006
L’ si applica ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato indicati nell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1043/2005, se l’esportatore interessato presenta alle autorità competenti prove adeguate che le merci erano destinate al Libano. Nell'effettuare la loro valutazione, le competenti autorità devono basarsi in particolare sulla dichiarazione d’esportazione o sui documenti commerciali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1370:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1370 — Testo vigente | Portale Normativo