Art. 2

In vigore dal 8 set 2006
Gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 439/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese vengono definitivamente riscossi all'aliquota del dazio definitivo prevista dall’. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1338 — Testo vigente | Portale Normativo