Art. 2
In vigore dal 8 set 2006
Gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 439/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese vengono definitivamente riscossi all'aliquota del dazio definitivo prevista dall’. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1338:oj#art-2