Art. 1

In vigore dal 8 set 2006
1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90 . 2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati da tutte le società della Repubblica popolare cinese è del 58,9 %. 3.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.
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