Art. 3

Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001

In vigore dal 6 set 2006
Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività. Ai fini del presente regolamento, il termine «istituzione» di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 deve intendersi come «istituzione o organo comunitario».
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Applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 (Art. 3 Regolamento (UE) 2006/1367) — Testo vigente | Portale Normativo