Art. 3
In vigore dal 5 set 2006
Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano, nella misura in cui ne dispongano, le seguenti informazioni concernenti i prodotti soggetti al regolamento (CEE) n. 2759/75:
a)
i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi;
b)
i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.
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