Art. 1
In vigore dal 5 set 2006
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il giovedì di ogni settimana per la settimana precedente:
a)
le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CE) n. 1128/2006;
b)
le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg.
2. Qualora una o più quotazioni non siano pervenute alla Commissione, si tiene conto dell’ultima quotazione disponibile. Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.
Storico versioni
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