Art. 1

In vigore dal 5 set 2006
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione al più tardi il giovedì di ogni settimana per la settimana precedente: a) le quotazioni stabilite in conformità del regolamento (CE) n. 1128/2006; b) le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità di peso vivo medio di circa 20 kg. 2.   Qualora una o più quotazioni non siano pervenute alla Commissione, si tiene conto dell’ultima quotazione disponibile. Qualora la o le quotazioni manchino per la terza settimana consecutiva, la Commissione non tiene più conto della o delle quotazioni in questione.
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