Art. 2

In vigore dal 1 set 2006
L', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 866/2005 è sostituito dal seguente: «1.   Il dazio antidumping definitivo del 66,1 %, istituito con il regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 85393190*91 fino al 10 settembre 2004 e codice TARIC 85393190*95 a partire dall’11 settembre 2004) e originarie della Repubblica popolare cinese, è esteso alle lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine (codice TARIC 85393190*92).»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1322:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo