Art. 1

In vigore dal 1 set 2006
Il regolamento (CE) n. 1470/2001 è modificato come segue: 1) L', paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 (codice TARIC 85393190*91 fino al 10 settembre 2004 e codice TARIC 85393190*95 a partire dall’11 settembre 2004) e originarie della Repubblica popolare cinese.» 2) L', paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1.   Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 255/2001 sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente alternata (comprese le lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica funzionanti a corrente sia alternata che continua), con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, originarie della Repubblica popolare cinese sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 255/2001 applicabile alle importazioni di prodotti fabbricati da Zhejiang Sunlight Group Co., Ltd sono riscossi in ragione dell'aliquota del dazio istituito in via definitiva applicabile alle importazioni di prodotti fabbricati da Zhejiang Yankon Group Co., Ltd (codice addizionale Taric A241).»
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