Art. 3

In vigore dal 23 ago 2006
Entro il 31 gennaio 2007 gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotto interessati da ciascuna delle misure di cui all’, specificando il numero e la data di rilascio del titolo, il quantitativo dei prodotti riferito al rispettivo codice della nomenclatura delle restituzioni all’esportazione, il termine di validità iniziale e il termine di validità prorogato.
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