Art. 2

In vigore dal 23 ago 2006
L’ si applica ai prodotti elencati nell’allegato I, sezioni 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13 e 14, del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (13) purché gli esportatori interessati possano dimostrare in modo giudicato soddisfacente dalle autorità competenti che i prodotti erano destinati al Libano. La valutazione delle autorità competenti si basa sul titolo di esportazione, sulla dichiarazione di esportazione o sui documenti commerciali di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1263 — Testo vigente | Portale Normativo