Art. 8
In vigore dal 16 ago 2006
Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.
In deroga all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d’importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».
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