Art. 6
In vigore dal 16 ago 2006
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d’importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.
La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare la fine dell’ultimo periodo dell’anno di cui all’, per il quale è stato rilasciato il titolo.
2. I titoli rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.
Storico versioni
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