Art. 2
Modifica del regolamento (CE) n. 1003/2005
In vigore dal 31 lug 2006
Modifica del regolamento (CE) n. 1003/2005
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 sono inseriti i seguenti punti 3.4 e 3.5:
«3.4. Metodi alternativi
Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore, possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 (*1) anziché i metodi per la preparazione dei campioni, i metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui al punto 3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003.
3.5. Stoccaggio dei ceppi
Almeno i ceppi isolati nell’ambito dei controlli ufficiali vengono stoccati per la futura tipizzazione fagica o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni.
(*1)
GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.»
"
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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