Art. 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1003/2005

In vigore dal 31 lug 2006
Modifica del regolamento (CE) n. 1003/2005 Nell’allegato del regolamento (CE) n. 1003/2005 sono inseriti i seguenti punti 3.4 e 3.5: «3.4.   Metodi alternativi Per quanto riguarda i campioni prelevati su iniziativa dell’operatore, possono essere utilizzati i metodi di analisi di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 (*1) anziché i metodi per la preparazione dei campioni, i metodi di rilevazione e la sierotipizzazione di cui al punto 3 del presente allegato, purché convalidati in conformità della norma EN/ISO 16140/2003. 3.5.   Stoccaggio dei ceppi Almeno i ceppi isolati nell’ambito dei controlli ufficiali vengono stoccati per la futura tipizzazione fagica o per un test di suscettibilità agli antimicrobici, utilizzando i normali metodi di raccolta delle colture, che devono garantire l’integrità dei ceppi per un minimo di due anni. (*1)   GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.» "
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