Art. 1

Obiettivo comunitario

In vigore dal 31 lug 2006
Obiettivo comunitario 1.   L’obiettivo comunitario di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 relativo alla riduzione della Salmonella enteritidis e della Salmonella typhimurium nelle ovaiole adulte di Gallus gallus («obiettivo comunitario») è il seguente: a) una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte pari almeno a: i) 10 % se la prevalenza nell’anno precedente era inferiore al 10 %; ii) 20 % se la prevalenza nell’anno precedente era tra il 10 e il 19 %; iii) 30 % se la prevalenza nell’anno precedente era tra il 20 e il 39 %; iv) 40 % se la prevalenza nell’anno precedente era uguale o superiore al 40 %; oppure b) una riduzione della percentuale massima al 2 % o a un livello inferiore; per gli Stati membri con meno di 50 gruppi di ovaiole adulte però non può rimanere positivo più di un gruppo adulto. Il primo obiettivo dev’essere raggiunto nel 2008 sulla base del monitoraggio da avviare all’inizio di quell’anno. Per quanto riguarda l’obiettivo nel 2008, i risultati dello studio di riferimento eseguito in conformità dell’, paragrafo 1, della decisione 2004/665/CE sono usati come riferimento in base al presente articolo. 2.   Il metodo di prova per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell’obiettivo comunitario è definito in allegato. La realizzazione dell’obiettivo è valutata tenendo conto dei risultati di tre anni consecutivi. Qualora non siano descritte nell’allegato, le specifiche tecniche di cui all’articolo 5 della decisione 2004/665/CE sono considerate raccomandazioni per l’attuazione di questo punto nei programmi nazionali di controllo. 3.   La Commissione potrà riesaminare il metodo di prova di cui all’allegato in base all’esperienza ottenuta durante il primo anno del programma di controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 (programma nazionale di controllo).
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