Art. 100
Rimborso
In vigore dal 27 lug 2006
Rimborso
1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione europea è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell' del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di emissione dell'ordine di riscossione.
2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a partire dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.
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