Art. 1

In vigore dal 25 lug 2006
1.   Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell’IVA. 2.   I prezzi di cui al paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino: — presentata conformemente alla presentazione di riferimento prevista dall’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84, e — pesata e classificata al gancio; il peso constatato viene convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all’ del regolamento (CEE) n. 2967/85.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1128:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo