Art. 1
In vigore dal 25 lug 2006
1. Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell’IVA.
2. I prezzi di cui al paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino:
—
presentata conformemente alla presentazione di riferimento prevista dall’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3220/84,
e
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pesata e classificata al gancio; il peso constatato viene convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all’ del regolamento (CEE) n. 2967/85.
Storico versioni
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