Art. 2
In vigore dal 25 lug 2006
1. Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o nel centro di quotazione di tale Stato membro, indicati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 908/2006.
2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni fissate per le carcasse di peso:
—
da 60 a meno di 120 kg della classe E,
—
da 120 a meno di 180 kg della classe R.
La scelta delle categorie di peso e la loro eventuale ponderazione è lasciata allo Stato membro interessato, il quale ne informa la Commissione.
Storico versioni
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