Art. 3
In vigore dal 24 lug 2006
1. I pescherecci comunitari elencati nel piano di riconversione approvato dalla decisione della Commissione, del 18 luglio 2005, non sono soggetti alle disposizioni previste all’articolo 10, paragrafo 3, lettera b), punto ii), e all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999, né al punto 1.1, lettera a), dell’allegato III di tale regolamento.
2. La capacità di ciascun peschereccio che fruisce della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2792/1999 viene considerata come un ritiro cofinanziato con aiuti pubblici ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (5).
Storico versioni
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