Art. 2

In vigore dal 24 lug 2006
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a notificare al governo della Repubblica d’Angola la denuncia dell’accordo di pesca di cui all’.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1185 — Testo vigente | Portale Normativo