Art. 4

In vigore dal 14 lug 2006
1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vino oggetto di contratti approvati hanno luogo entro il 28 febbraio 2007. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2007. 2.   La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati appena il produttore produce la prova dell’avvenuta consegna in distilleria. Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini di cui al paragrafo 1, la cauzione viene incamerata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1089:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 4 Regolamento (UE) 2006/1089 — Testo vigente | Portale Normativo